Vendita immobili nel fallimento - Avv. Pangrazi

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EFFETTI DELLA SANZIONE DI INIBIZIONE ALL’EMISSIONE DI ASSEGNI
IN CAPO ALL’IMPRENDITORE
In seguito a ricezione di sanzione amministrativa inasprita dall’inibizione all’emissione di assegni un imprenditore parmigiano è stato posto in gravi difficoltà lavorative ed imprenditoriali da parte del potere amministrativo.
La sanzione in oggetto è inferta in sole due casistiche:
   1) ASSEGNO EMESSO SENZA AUTORIZZAZIONE DEL TRATTARIO (art. 1 legge 386/1990). Il presupposto della condotta consiste nel difetto di autorizzazione all'emissione di titoli. Ciò si sostanzia nelle seguenti fattispecie:
l'autorizzazione a emettere assegni, dapprima esistente sulla base di una convenzione stipulata tra il cliente e l'istituto trattario, è stata successivamente revocata (ad es. a seguito di iscrizione semestrale alla Centrale di Allarme Interbancaria, disposta dal trattario ai sensi dell'art. 9bis, comma1 della l. 386/90);
b) l'autorizzazione è cessata a seguito di chiusura del conto corrente;
c) l'autorizzazione non è mai esistita, non avendo il traente preventivamente stipulato alcuna convenzione di chèque con il trattario
   2) ASSEGNO EMESSO SENZA PROVVISTA (art. 2 legge 386/1990) Tale ipotesi si verifica allorquando, pur sussistendo un'autorizzazione della banca trattaria all'emissione di assegni, il soggetto emette un assegno senza disporre di sufficiente provvista al pagamento dello stesso nel momento in cui viene presentato all'incasso, dal prenditore o da qualsiasi altro giratario , in tempo utile, ossia entro il termine di 8 giorni, se pagabile nello stesso comune in cui fu emesso, o di 15 giorni, se pagabile in altro comune (c.d. assegno fuori piazza ), dalla data cartolare di emissione. La presentazione è, inoltre, da ritenere rituale e valida anche nel caso in cui essa avvenga presso una stanza di compensazione o col sistema della c.d. check truncation, procedura telematica con la quale gli assegni vengono trattenuti presso la banca negoziatrice mentre sono scambiati soltanto i messaggi elettronici contenenti le informazioni necessarie per l'addebito sul conto del traente.

Il caso da cui traiamo ispirazione ricade in questa seconda ipotesi. È il caso di un imprenditore operante pro tempore come presidente di società cooperativa il quale risulta danneggiato dalla sanzione inflitta dalla Prefettura locale.
L’imprenditore già titolare di attività di famiglia ben avviata incrementa, grazie all’appoggio dei consociati, la propria figura lavorativa accettando l’incarico di presidente di società cooperativa. A causa dell’andamento dei mercati e della situazione pandemica gravante in questo periodo storico la società consortile cade in difficoltà economiche che culminano con la dichiarazione di liquidazione coatta il 12.10.21. Il pagamento oggetto di scopertura risale ai primi mesi del 2020, l’imprenditore che al tempo gestiva già una contabilità difficoltosa, emetteva il titolo incosciente della scopertura economica dati i tempi di crisi aziendali. La Prefettura competente emette un primo richiamo per l’emissione di assegno senza provvista che andò diserto, ovvero non vennero messi in atto i rimedi che a breve riporteremo, per motivi di salute che non permettevano la pronta analisi e risposta all’amministrazione statale. Si inasprì così tramite secondo richiamo la pena aggiungendo oltre alla tipica sanzione pecuniaria (la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 516,46 a € 3.098,74, ovvero da € 1.032,91 a € 6.197,48, in presenza di emissioni di importo superiore a € 10.329,14 o di violazioni reiterate), la sanzione di inibizione all’emissione di assegni oggetto di quest’articolo.
Una tale sanzione accessoria imposta a soggetto operante nel settore imprenditoriale e necessitante delle piene facoltà del proprio ruolo può comportare conseguenze fatali alla carriera del medesimo.

La legge prevede un sistema di sanzioni accessorie applicabili ai casi previsti dalla l. 386/90:
1) il divieto di emettere assegni bancari e postali per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni. Tale divieto opera automaticamente nel caso di emissione di assegni in mancanza di autorizzazione, mentre nell’ipotesi di emissione di assegni in carenza di provvista opera soltanto quando l’importo dell’assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a € 2.582,00.
2) In determinati casi di particolare gravità dell’illecito è prevista, altresì, per una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 2 anni:
a) l’interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
b) l’interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Chi trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 7, L . 386/90).

Per non incorrere nella violazione cosa può fare il nostro imprenditore?
   1) Effettua il pagamento dell’importo nominale dell’assegno, degli interessi, della penale e delle spese dell’eventuale protesto entro 60 gg, dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione del titolo. Così detto pagamento tardivo. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario (mediante deposito vincolato al portatore del titolo), ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha reso la constatazione equivalente.
   2) Presenta prova del pagamento, nei 60 giorni sopra indicati, all’Istituto trattario nonché al pubblico ufficiale in caso di protesto o di constatazione equivalente. Il pagamento deve essere documentato in uno dei seguenti modi:
   a) quietanza liberatoria del portatore del titolo con firma autenticata;
   b) attestazione della banca del deposito vincolato a favore del portatore;
   c) attestazione del pubblico ufficiale se il pagamento è avvenuto nelle mani di quest’ultimo.
Di solito, l’Istituto trattario allega al preavviso di revoca i moduli per le tre forme di pagamento previste.
   3) L’utilizzo di altri mezzi di pagamento è consentito soprattutto se al fine della prosecuzione aziendale.
   4) Un soggetto interdetto può comunque essere esecutore delegato per conto di altro intestatario ma un intestatario interdetto non può farsi sostituire da delegato nell’esercizio delle proprie funzioni poiché ugualmente segnalato al Cai e quindi escluso dalla funzione. L’interdizione colpisce personalmente l’esecutore anche se questo opera per conto di società o ente.
   5) L’istituto di credito non può rifiutare il pagamento (in presenza di provvista) se l’assegno è stato emesso prima dell’iscrizione di un soggetto nel registro segnalazioni interdizioni. Gli effetti, infatti, decorrono dal giorno dell’iscrizione in avanti e non valgono per il passato.

L’imprenditore del nostro caso esempio non potendo fornire prove del pagamento in quanto estromesso dalle proprie funzioni in favore del commissario liquidatore operante per la società cooperativa, per tanto non avendo più disponibilità dei documenti necessari ad attestare anche la propria diligenza nell’operare, risulta costretto al pagamento della sanzione pecuniaria e si oppone al provvedimento della Prefettura locale per la parte riguardante l’inibizione all’emissione di assegni al fine di ottenere trattamento meno gravoso per l’attività di imprenditore che esercita nell’azienda famigliare come legale rappresentante ed amministratore.
Il decadimento della funzione di presidente della società consortile e le azioni svolte in quella funzione possono per il nostro soggetto compromettere irrimediabilmente anche il diligente lavoro svolto nel costruire un’attività solida e limpida che ha operato correntemente fino ad oggi.
Oggetto di ragionamento è anche l’inestimabile danno subito da noto e rispettato imprenditore nell’inserimento del proprio nominativo nella “black-list” della CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria) in cui sono registrati tutti i titoli di credito oggetto di illecito con rispettivi dati di carte di credito smarrite o rubate o dati di persone sanzionate per illeciti dei casi suddetti.
In merito si cita e si rammenta la sentenza Cassazione civile sez. I, 13/06/2018, (ud. 30/03/2018, dep. 13/06/2018), n.15500 in cui è accolta la richiesta di risarcimento danni e di cancellazione dal registro della CAI per danno d’immagine commerciale e personale.

Dott.ssa Chiara Siri

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