Anatocismo - Avv. Pangrazi

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Competenze legali e commerciali tramandate da generazioni.
ANATOCISMO
Avvocato
Alberto Pangrazi Liberati

Lo Studio Legale Commerciale dell' avvocato Alberto Pangrazi Liberati è uno studio dinamico ed energico che fornisce consulenza legale e servizi, principalmente nei settori del diritto  commerciale, societario e civile sin dal 1987.
L'anatocismo rappresenta un istituto espressamente disciplinato  dall'art.1283 cc, il quale sancisce come: “In mancanza di usi contrari,  gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della  domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro  scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei  mesi”. In linea generale, il codice civile vieta dunque un regime  di capitalizzazione composta degli interessi, cioè il pagamento degli  interessi su interessi di periodi precedenti.
E’ indubbio l’intento del legislatore del 1942, il quale permette  un’applicazione dell’anatocismo solo alla presenza di predeterminati  presupposti. Nonostante questo chiaro indirizzo, dalla sua entrata in  vigore fino alla fine del secolo scorso nella prassi bancaria italiana  hanno trovato diffusa applicazione le clausole di capitalizzazione  trimestrale degli impieghi. Esse erano clausole poste come condizione  indefettibile per la sottoscrizione dei contratti di apertura di conto  corrente che introducevano uno specifico tipo di anatocismo, quello  bancario. Questo è stato reso possibile anche attraverso il benestare  delle pronunce dei giudici di legittimità i quali hanno ammesso  l’esistenza di dette clausole di capitalizzazione trimestrale, non  ravvisando contrasti con l'art. 1283 c.c. ma reputandole anzi frutto di  un “uso” strumentale a derogare al divieto di anatocismo sancito in  detta norma. Senonché, nel 1999, la Corte Costituzionale ha operato un  revirement giurisprudenziale affermando e poi ribadendo la nullità della  clausola di capitalizzazione trimestrale sulla base dell’inesistenza di  un “uso” sufficiente a derogare la disciplina contenuta nell’art.1283  c.c. Ecco che quindi, superati i primi ostacoli, da tale anno si è  venuto progressivamente consolidando il nuovo orientamento  giurisprudenziale, il quale non è però riuscito a colmare integralmente i  vuoti normativi inerenti l’istituto in esame, tanto che solo nel 2016,  tramite decreto del ministro dell’Economia n. 343 del 3 agosto 2016, si è  finalmente giunti all’attuazione dell’articolo 120 del Testo unico  bancario che contiene i principi direttivi per la disciplina  dell’anatocismo bancario. Tanto il decreto quanto il Tub stabiliscono  ora come nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del  credito «gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi,  salvo quelli di mora». Viene dunque ribadito il divieto di anatocismo.  Dubbia resta invece l’applicazione dell’anatocismo agli interessi di  mora, cripticamente sancita nella norma: non si capisce infatti se essi,  eccezione alla regola, decorrano automaticamente o “solo dal giorno  della domanda giudiziale” ex art.1283 c.c. Si propende per una lettura  dell’eccezione come integrale deroga alla disciplina dell’anatocismo,  preferendosi quindi la tesi in base a cui la produttività degli  interessi avverrebbe automaticamente, reputando tale lettura tanto più  vicina alla ratio della novità normativa, quanto più semplice nei  rapporti tra banca e cliente. Accertata la modalità di lettura della  novità, giova aggiungere come in essa sia stabilita anche la periodicità  della produzione di interessi, individuata nel 31 dicembre di ogni  anno, escludendosi così il sistema, antecedente al 1999, della  trimestralità. Detti interessi non saranno peraltro neppure al 31.12  automaticamente sommati alla sorte capitale, ma indicati separatamente  nell’estratto conto bancario ed esigibili solo a partire dal 1° marzo  dell’anno successivo al conteggio. Per il pagamento si aprono poi tre  strade:          
  • Pagamento che viene eseguito il 1°marzo, il che non  permetterà per ovvie ragioni in alcun modo agli interessi di sommarsi al  capitale;        
  • Autorizzazione da parte del cliente alla banca ad  addebitare gli interessi passivi sul conto corrente: così facendo essi  si aggiungeranno al capitale e di conseguenza si autorizzerà in pratica  la banca ad applicare l’anatocismo (è un’autorizzazione sempre  revocabile);       
  • Mancato pagamento e mancata autorizzazione di cui  al punto precedente: scatteranno in questo caso automaticamente gli  interessi moratori, i quali si sommeranno al capitale andando così a  produrne di ulteriori.   Ecco che ci si trova oggi dinanzi ad un sistema  specificamente regolato e frutto di oltre mezzo secolo di discussioni e  revirement giurisprudenziali, il quale si struttura in meccanismi  chiari e di facile comprensione, nel rispetto della disciplina di cui  all’art.1283 c.c., innovazione nella tradizione.  
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