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Le Principali Ipotesi di Responsabilità Civile degli Amministratori di Società di Capitali

Scritto da STUDIO LEGALE COMMERCIALE Alberto Pangrazi Liberati   a cura del dott. Leonhard Burgmann il
Quali sono i comportamenti dannosi dell’amministratore di una società di capitali che ne possono comportare responsabilità?
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Conformemente a quanto previsto dagli articoli 2392 ss. c.c., gli amministratori delle società di capitali saranno personalmente responsabili nel caso fosse accertata una condotta dolosa o colposa che abbia causato danni nei confronti di:
  • 1) Società (art. 2392 e 2393 cod.civ);
  • 2) Creditori sociali (art. 2394 cod.civ);
  • 3) Singoli soci e i terzi (art. 2395 cod.civ).
Le norme che disciplinano l’attività degli amministratori di una società di capitali e la loro responsabilità sono applicabili non solo ai soggetti che formalmente rivestano la carica di amministratori, bensì anche a coloro che siano di fatto ingeriti nella gestione della società, nonostante siano privi di qualsivoglia investitura in tal senso (tanto per quanto riguarda il c.d. amministratore di fatto -che nelle società di capitale risponde in proprio con l’universalità dei suoi beni come se si trattasse di una società di persone-, quanto per il c.d. amministratore occulto).
1) La responsabilità degli amministratori nei confronti della società
In capo all’organo amministrativo delle società di capitali si configura un vero e proprio obbligo di adempiere ai doveri imposti dalla Legge e dallo statuto con la diligenza richiesta tanto dalla natura dell’incarico, quanto dalle loro specifiche competenze. Ove gli amministratori vengano invece meno a questo dovere/obbligo, gli stessi saranno da considerarsi solidamente responsabili per gli effettivi danni causati alla società.
Tale presunzione di responsabilità solidale, giustificata dal dovere di vigilanza facente capo a tutti gli amministratori, non ha tuttavia carattere assoluto e potrà essere esclusa nel caso in cui si dimostri di aver posto in essere ogni cautela per impedire il fatto pregiudizievole, o quantomeno attenuarne le conseguenze.
Principali ipotesi di responsabilità
Conformemente al costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. n°2409/2013), l’amministratore della società non sarà da ritenersi responsabile per il mero cattivo andamento economico della società amministrata. Nel caso infatti di valutazioni economiche infelici, il giudizio sulla diligenza dell’organo amministrativo non dovrà riguardare solo le scelte di gestione in quanto tali, bensì la diligenza mostrata dall’amministratore nell’apprezzare preventivamente le conseguenze ed i rischi connessi all’operazione intrapresa. Di conseguenza, l’amministratore sarà da ritenersi responsabile non per il cattivo andamento in sé, ma per non avere preso tutte quelle cautele, verifiche ed informazioni normalmente richieste per l’operazione posta in essere.
Introdotto il principio di cui sopra, la giurisprudenza ha anche individuato ulteriori condotte degli amministratori.
La restituzione di finanziamenti ai soci, eseguita in violazione del principio di postergazione e in danno del patrimonio sociale, può comportare il dovere in capo all’amministratore di risarcire la società del capitale distratto (Tribunale di Milano, Sez. Impr., nella Sentenza n°11934/2015).
La illegittima prosecuzione dell’attività sociale la quale sia successiva al verificarsi di una causa di scioglimento, può comportare un danno alla società per accertata riduzione del capitale sociale al di sotto del limite di cui all’art. 2447c.c. (vedi Cass. Civ. del 20.04.2017 n°9983).
2) La responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali
L’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, primaria garanzia per i creditori sociali, ingenera responsabilità in capo agli amministratori a vantaggio di detti creditori.
Nel caso di specie, perché sia accertata e fatta valere la responsabilità degli amministratori, non sarà sufficiente che questi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale, ma dovrà altresì verificarsi una situazione di insufficienza del patrimonio sociale atta a fare fronte alla pretesa creditoria. I creditori sociali infatti, potranno esperire la azione di cui sopra solo e soltanto nel caso in cui il patrimonio della società risulti insufficiente per il soddisfacimento dei loro crediti; in tal caso quindi, la azione verso l’amministratore sarà sussidiaria a quella contro la società.
La azione sopra descritta è soggetta a prescrizione quinquennale, con decorso non già dalla commissione dei fatti illeciti integrativi di responsabilità, ma dal momento in cui il patrimonio sociale perda la sua capacità di soddisfare i crediti sociali (Cass. n. 5287/1998).
Principali ipotesi di responsabilità
Gli amministratori, oltre al già affrontato caso dell’illegittima prosecuzione dell’attività sociale al verificarsi di una causa di scioglimento, saranno da ritenersi responsabili anche nel caso in cui abbiano indotto il creditore ad intrattenere rapporti con la società (e/o fornire servizi alla medesima) mediante comunicazioni sociali false.
A tale ipotesi si aggiunge anche la circostanza in cui sia accertata una falsa rappresentazione del patrimonio sociale perpetrata con la violazione delle norme che disciplinano la redazione delle scritture contabili obbligatorie (Trib. Milano, sez. imprese, del 16.06.2016).
Esiste anche un ulteriore caso in cui gli amministratori risulta siano incorsi in responsabilità proprie, affrontato dal Tribunale di Milano con Sentenza del 25.07.2008.
Tale Provvedimento ha sancito la responsabilità dell’organo amministrativo relativamente alla violazione dei doveri di informazione degli investitori, nell’ambito di una procedura di sollecitazione all’investimento.
Da ultimo, pare corretto descrivere un caso che ha individuato un caso di responsabilità verso i creditori, in tema di assegnazione di alloggi da parte di società cooperative, in assenza o insufficienza di risorse necessarie per fare fronte alle passività sociali (Cass. n°8544/2004).
3) La responsabilità nei confronti dei singoli soci e dei terzi
L’art. 2395 c.c. enuncia il diritto al risarcimento del danno in capo al singolo socio o al terzo direttamente leso da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Il danno accertato disciplinato nel citato articolo, non potrà tuttavia costituire mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito la società, ma dovrà essere una conseguenza immediata della condotta degli amministratori, effettivamente lesiva del patrimonio del singolo socio o del terzo.
Tale ipotesi costituisce un’importante differenza rispetto alle due azioni esaminate, le quali intendono proteggere il patrimonio societario di per sé, o in quanto garanzia per i creditori. Particolare caratteristica della azione che ci occupa, consiste nel fatto che la stessa rimane esperibile dal socio o dal terzo nonostante l’apertura della procedura fallimentare. Tale circostanza, rappresenta una ulteriore differenza con le fattispecie disciplinate dagli artt. 2392 e 2394 c.c.
SI CONCLUDE
La breve e schematica rappresentazione delle problematiche nelle quali potrà incorre l’amministratore di società di capitali, che si dimostri poco colto o poco attento, induce pertanto alla massima prudenza: prima di avventurarsi in attività gestionali che comportino scelte importanti per la vita della società, il giovane amministratore o l’aspirante amministratore, dovrà consultarsi con cura da un affidabile esperto della materia.
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