Vendita immobili nel fallimento - Avv. Pangrazi

Vai ai contenuti
Il divieto di vendita a trattativa privata e la transazione E' possibile  acquistare un bene dal fallimento tramite trattativa privata, in deroga  all'obbligo di partecipare a procedure competitive ex. art 107 - 108  L.Fall.?

La  giurisprudenza ha sempre ribadito in modo costante il divieto di  vendita mezzo trattativa privata di immobili sottoposti a liquidazione fallimentare in forza del disposto degli artt.107 e 108 L.Fall, che  prescrive che le alienazioni dei beni sottoposti a liquidazione  fallimentare avvengano mediante procedure competitive  che assicurino,  tramite adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione di interessati. Questa normativa è ispirata dall’esigenza  di massimizzare, tramite l’utilizzo di procedure competitive a rialzo, le entrate dalle vendite fallimentari garantendo al contempo la  trasparenza e imparzialità delle alienazioni. Per questi motivi, la  vendita di beni immobili a trattativa privata, in deroga alle forme  obbligatorie della vendita forzata, è nulla per violazione della norma  imperativa di cui all’art. 108 L.Fall, indipendentemente dal fatto che  il Tribunale avesse autorizzato o meno il Curatore all’atto (Cass. civ.,  I sez., 10 maggio2017, n.10464).   Vi è però un particolare caso ove  l’alienazione a trattativa privata, anche di beni immobili, è  eccezionalmente consentita, sebbene la giurisprudenza in materia sia  avara di precedenti. Nel caso in questione il passaggio di proprietà del  bene avviene non in base ad un atto di vendita expressis verbis, bensì  in base ad una transazione, volta a comporre, definire o prevenire una controversia mediante reciproche concessioni. È infatti consolidato che  le transazioni ben consentono l’uso di strumenti privatistici e possono senz’altro contenere al loro interno alienazioni di beni anche di natura  immobiliare. La Corte di Cassazione, con le decisioni n. 3444/1971 e  n.529/1972, ha affermato che la transazione volta a prevenire o definire  negozialmente una lite, non incontra alcun limite nella procedura di  fallimento e che anzi la stessa Legge Fallimentare all’art. 35 ne  prevede la possibilità. Detto art. 35 L.Fall dispone che le transazioni  siano effettuate dal Curatore, previa autorizzazione del comitato dei  creditori e dopo averne preventivamente dato informazione al Giudice  Delegato, salvo quanto previsto dall’art.104 ter, co.8, c.c. Va in  questa sede sottolineato che la transazione, anche se contiene  un’alienazione immobiliare, ha sempre contenuto ben più ampio di una  semplice compravendita, poichè lo scopo stesso della transazione non è  il mero passaggio di proprietà, bensì la risoluzione di un contrasto  mediante reciproche concessioni. Si Conclude L’orientamento della Corte  di legittimità che consente l’alienazione di un immobile anche mediante  trattativa privata, nel caso avvenga all’interno di una transazione,  pare condivisibile in ragione del fatto che la possibilità di cui sopra  produce una serie di vantaggi evidenti. Basti considerare che la  composizione o prevenzione transattiva di una controversia, anche ove  comporti alienazioni di immobili, è spesso lo strumento più celere ed  efficace a risoluzione di una situazione caratterizzata da complesse  pretese contrapposte, che in alternativa sarebbero esposte alle lunghe tempistiche, considerevoli spese e all’alea del procedimento giudiziale.  Inoltre questo tipo di alienazione realizza un determinato ricavato dalla cessione dell’immobile, che difficilmente si realizzerebbe in caso  di vendita competitiva di un bene su cui pende una controversia.     Il Fallimento dunque, oltre a risparmiare il tempo e i soldi di un  Giudizio volto a comporre la controversia, potrebbe trarre un ulteriore vantaggio dall’uso dello strumento transattivo, e cioè che l’interesse  di controparte ad assicurarsi un specifico immobile e contemporaneamente a definire il contrasto insorto, potrebbe fruttare al Fallimento  medesimo un ricavato ben maggiore rispetto al mero valore  dell’immobile.
CONTATTI
Tel: (+39) 0521-285375
Fax: (+39) 0521-231953




ORARIO UFFICI :
mattina:
dalle 09:00 - alle 13:00
pomeriggio:
dalle 15:30 - alle 19:00 Sabato:
solo su appuntamento
Torna ai contenuti