L'anatocismo rappresenta un istituto espressamente disciplinato dall'art.1283 cc, il quale sancisce come: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. In linea generale, il codice civile vieta dunque un regime di capitalizzazione composta degli interessi, cioè il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti.
E’ indubbio l’intento del legislatore del 1942, il quale permette un’applicazione dell’anatocismo solo alla presenza di predeterminati presupposti. Nonostante questo chiaro indirizzo, dalla sua entrata in vigore fino alla fine del secolo scorso nella prassi bancaria italiana hanno trovato diffusa applicazione le clausole di capitalizzazione trimestrale degli impieghi. Esse erano clausole poste come condizione indefettibile per la sottoscrizione dei contratti di apertura di conto corrente che introducevano uno specifico tipo di anatocismo, quello bancario. Questo è stato reso possibile anche attraverso il benestare delle pronunce dei giudici di legittimità i quali hanno ammesso l’esistenza di dette clausole di capitalizzazione trimestrale, non ravvisando contrasti con l'art. 1283 c.c. ma reputandole anzi frutto di un “uso” strumentale a derogare al divieto di anatocismo sancito in detta norma. Senonché, nel 1999, la Corte Costituzionale ha operato un revirement giurisprudenziale affermando e poi ribadendo la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale sulla base dell’inesistenza di un “uso” sufficiente a derogare la disciplina contenuta nell’art.1283 c.c. Ecco che quindi, superati i primi ostacoli, da tale anno si è venuto progressivamente consolidando il nuovo orientamento giurisprudenziale, il quale non è però riuscito a colmare integralmente i vuoti normativi inerenti l’istituto in esame, tanto che solo nel 2016, tramite decreto del ministro dell’Economia n. 343 del 3 agosto 2016, si è finalmente giunti all’attuazione dell’articolo 120 del Testo unico bancario che contiene i principi direttivi per la disciplina dell’anatocismo bancario. Tanto il decreto quanto il Tub stabiliscono ora come nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito «gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora». Viene dunque ribadito il divieto di anatocismo. Dubbia resta invece l’applicazione dell’anatocismo agli interessi di mora, cripticamente sancita nella norma: non si capisce infatti se essi, eccezione alla regola, decorrano automaticamente o “solo dal giorno della domanda giudiziale” ex art.1283 c.c. Si propende per una lettura dell’eccezione come integrale deroga alla disciplina dell’anatocismo, preferendosi quindi la tesi in base a cui la produttività degli interessi avverrebbe automaticamente, reputando tale lettura tanto più vicina alla ratio della novità normativa, quanto più semplice nei rapporti tra banca e cliente. Accertata la modalità di lettura della novità, giova aggiungere come in essa sia stabilita anche la periodicità della produzione di interessi, individuata nel 31 dicembre di ogni anno, escludendosi così il sistema, antecedente al 1999, della trimestralità. Detti interessi non saranno peraltro neppure al 31.12 automaticamente sommati alla sorte capitale, ma indicati separatamente nell’estratto conto bancario ed esigibili solo a partire dal 1° marzo dell’anno successivo al conteggio. Per il pagamento si aprono poi tre strade:
- Pagamento che viene eseguito il 1°marzo, il che non permetterà per ovvie ragioni in alcun modo agli interessi di sommarsi al capitale;
- Autorizzazione da parte del cliente alla banca ad addebitare gli interessi passivi sul conto corrente: così facendo essi si aggiungeranno al capitale e di conseguenza si autorizzerà in pratica la banca ad applicare l’anatocismo (è un’autorizzazione sempre revocabile);
- Mancato pagamento e mancata autorizzazione di cui al punto precedente: scatteranno in questo caso automaticamente gli interessi moratori, i quali si sommeranno al capitale andando così a produrne di ulteriori. Ecco che ci si trova oggi dinanzi ad un sistema specificamente regolato e frutto di oltre mezzo secolo di discussioni e revirement giurisprudenziali, il quale si struttura in meccanismi chiari e di facile comprensione, nel rispetto della disciplina di cui all’art.1283 c.c., innovazione nella tradizione.