L’OBBLIGO DI PREAVVISO DELLA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA
Un debito bancario può definirsi in sofferenza ove la riscossione da
parte dell’istituto non gli sia garantita per via di uno stato di
insolvenza del cliente. Con insolvenza non va però inteso quanto dettato
dall'art. 5 della legge fallimentare, ma solo una situazione di grave
crisi economica o di indebitamento tale da permettere all’istituto di
considerare il cliente alle porte del fallimento.
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